Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo NON-IBIP

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

1.1 AGENTE
(Soggetti iscritti nel Rui – Sez. A)
Nicola Pasini, iscritto nel Rui – Sez. A n° A000139193, in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della società Join Insurance srl, iscritta nel Rui – Sez. A n° A000633445.
1.2 Il contratto assicurativo è proposto dalla nostra Agenzia Join Insurance srl in qualità di Agente della Compagnia:

  • AXA INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

1.3 in forza del rapporto di collaborazione in corso – ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito nella L. 17/12/2012 n. 221 – con l’intermediario Certò Assicurati srl, iscritta nel Rui – sez. A n° A000596182.

  • HDI ASSICURAZIONI S.P.A.

1.4 in forza del rapporto di collaborazione in corso – ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito nella L. 17/12/2012 n. 221 – con l’intermediario Crea Assicurazioni spa, iscritta nel Rui – sez. A n° A000607535.

  • LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.
  • SI INSURANCE (EUROPE) S.A.

Sezione II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

2.1 L’intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni). Per i contratti vita puro rischio l’intermediario opera in regime di non esclusiva.
2.2 L’intermediario dichiara che, in riferimento all’attività di consulenza di cui all’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni:

– le attività prestate nell’ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l’osservanza delle procedure normative in vigore;
– l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 3 del Codice delle Assicurazioni.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

3.1 L’intermediario percepisce compenso:

  • onorario corrisposto direttamente al cliente;
  • commissione inclusa nel premio assicurativo;
  • altri tipi di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata.

3.2 Si precisa che il premio di cui al punto precedente comprende eventuali compensi percepiti dagli
intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.
3.3 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze sono variabili previa accettazione del cliente.

Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

a) I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai
pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono
patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati
all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento
elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al
precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo
responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo
assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite
di € 750,00 (settecentocinquanta euro) annui per ciascun contratto.